Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono parte integrante nella
progettazione dei nuovi edifici e negli interventi di riqualificazione energetica. Il ricorso alle energie
rinnovabili è infatti, da un lato, necessario per incrementare l’efficienza energetica
dell’edificio in analisi, dall’altro, è obbligatorio per rispettare quanto richiesto
dalla legge.
Il riferimento legislativo più significativo è il d.lgs.
28/2011 che ha sancito a livello nazionale l’obbligo di utilizzo di energie rinnovabili
sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni importanti.
Come è già
capitato con la procedura di calcolo energetico, anche in tema di fonti rinnovabili la regione Lombardia ha
voluto aggiungere un proprio contributo personale: la recente d.g.r. XI/2480
ridefinisce nel contesto regionale gli obblighi presenti nel d.lgs. 28/2011.
Sulle ali di questa
interessante novità legislativa, in questo articolo ci proponiamo di fornire al progettista un quadro
esaustivo degli obblighi legislativi in tema di fonti rinnovabili.
Il Modulo PROGETTISTA di TERMOLOG in sinergia con il Modulo SOLARE rende più semplice capire come produrre
l’energia rinnovabile (scegliendo tra solare termico, fotovoltaico, pompe di calore e biomassa)
necessaria per rendere il progetto completo e conforme agli obblighi di legge.
Scopri i nuovi criteri sulle rinnovabili in Lombardia
Quali sono gli obblighi previsti dal d.lgs. 28/2011?
Il d.lgs. 28/2011 ha segnato una svolta nel campo delle energie rinnovabili in
Italia: nell’articolo 11 è specificato in quali tipologie di intervento occorre
obbligatoriamente considerarle, mentre nell’allegato 3 è indicata la percentuale del
fabbisogno energetico dell’edificio che deve essere obbligatoriamente coperta con fonti rinnovabili.
Definizioni generali
Nell’articolo 2 del decreto
sono fornite alcune definizioni generali, utili per inquadrare il tema delle FER e comprendere in quali
situazioni eseguire le verifiche:
- Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: è un
edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- Edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadri,
soggetto a ristrutturazione degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- Edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in
manutenzione straordinaria.
- Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta
del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
- Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
In TERMOLOG puoi indicare da subito che l’intervento in esame
è una “ristrutturazione rilevante” e che devono essere verificati gli obblighi FER del
D.lgs. 28/2011:
Menù Relazione – Selezione dell’opzione che permette di classificare
l’intervento in esame come una “ristrutturazione rilevante”
Allegato 3: obblighi e scadenze
temporali
Nell’allegato 3 del decreto è indicato che le
fonti rinnovabili devono coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico richiesto
dall’edificio per produrre ACS.
Per quanto riguarda i consumi energetici
dell’edificio che sono correlati ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di
acs, originariamente il decreto forniva degli scaglioni temporali con delle percentuali a
salire, a partire dal 31 maggio 2012; attualmente anche per questi servizi è richiesta una copertura
con fonti rinnovabili di almeno il 50% del fabbisogno totale.
Inoltre, la
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere
obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze,
misurata in kW, deve essere almeno pari a:
P = (1 / K) x S
in cui:
S superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno
[m2]
K coefficiente dal 1 gennaio 2017 pari a 50
TERMOLOG esegue
tutte le verifiche relative alle energie rinnovabili, confrontando le coperture calcolate per la soluzione
impiantistica prescelta con i valori limite richiesti dal decreto:
Menù Calcolo e diagnosi – Verifiche di legge - Verifiche delle percentuali
di copertura da fonti rinnovabile richieste nell’allegato 3, comma 1 del D.lgs. 28/2011
Possibili esenzioni
Il decreto prende in considerazione anche i
casi in cui non è possibile ottemperare alle richieste di copertura con rinnovabili per
impossibilità tecnica: è onere del progettista illustrare sulla relazione
tecnica “ex Legge 10” i motivi di questa condizione, dimostrando di avere preso in
considerazione tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.
Una volta accertata
l’impossibilità tecnica di rispettare le aliquote di fabbisogno richieste,
nell’allegato 3, comma 8 viene proposta una verifica alternativa, in sostituzione alle
precedenti.
da D.lgs. 28/2011| Allegato 3| Comma 8
[…]
I ≤ I 192
x [1/2 + (% effettiva/% obbligo + P effettiva/P obbligo)/4]
Dove:
% obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai
sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
% effettiva è il valore della percentuale
effettivamente raggiunta dall’intervento;
P obbligo è il valore della potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi
del comma 3;
P effettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio
TERMOLOG esegue la verifica alternativa proposta nel D.lgs. 28/2011 nei casi di
impossibilità tecnica:
Menù Calcolo e diagnosi – Verifiche di legge - Verifica di legge proposta
nell’allegato 3, comma 8 del D.lgs. 28/2011 nei casi di impossibilità tecnica di ottemperare
alle percentuali di copertura del fabbisogno energetico dell’edificio con fonti rinnovabili richieste
nel comma 1
Novità introdotte dalla d.g.r. XI/2480
Regione Lombardia con la d.g.r. XI/2480 del 18 novembre 2019 ha ridefinito
alcuni aspetti riguardanti gli obblighi da fonti rinnovabili.
Obblighi vigenti di copertura del fabbisogno energetico da fonti
rinnovabili
In Lombardia l’obbligo di installazione di fonti energetiche di
rinnovabili ed il rispetto dei relativi obblighi è esteso anche a tutti gli edifici soggetti a
ristrutturazione importante di primo livello, indipendentemente dal fatto che
l’intervento in questione possa essere definito una “ristrutturazione rilevante”.
Modalità di raggiungimento degli obblighi mediante installazione di impianti
FER su altri edifici
Qualora non fosse possibile il rispetto degli obblighi di
copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili richiesto dall’allegato 3 del
D.lgs. 28/2011 e neppure la verifica dell’indice alternativo come da comma 8, la
d.g.r. consente di ottemperare alle verifiche FER anche installando gli impianti su un edificio
diverso da quello in cui si sta valutando il soddisfacimento dei requisiti.
Nel
decreto è inoltre precisato se si optasse per questo tipo di installazione, sia nella relazione
tecnica che nell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio occorre indicare oltre alle
caratteristiche degli impianti installati anche i riferimenti catastali dell’immobile
“ospitante” (così definito dallo stesso decreto). Naturalmente l’apporto
rinnovabile che questa installazione adiacente fornisce non potrà essere conteggiato una seconda
volta anche per le verifiche FER di questo immobile.
Criteri per il riconoscimento
della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi
tecnici
Il decreto specifica inoltre quali sono i criteri per equiparare le
serre bioclimatiche a dei volumi tecnici, cioè non computabili nei
conteggi volumetrici.
Quali sono le tecnologie che producono energia rinnovabile?
La necessità che una percentuale consistente del fabbisogno energetico di un edificio
sia garantita da energia “pulita”, ricavata da fonti energetiche rinnovabili,
spinge il progettista a sperimentare tecnologie alternative alla classica caldaia a metano per il
riscaldamento o la produzione di ACS.
Tra le tecnologie più comuni, ricordiamo:
- Solare termico per la produzione di ACS
- Solare fotovoltaico per produrre energia elettrica
- Pompe di calore
- Generatori alimentati a biomassa
Solare termico per ACS
Una soluzione progettuale molto usata per
la produzione di acqua calda sono i pannelli solari termici che sfruttano la FER per
eccellenza: l’energia solare.
Con il Modulo SOLARE di TERMOLOG è possibile
inserire le caratteristiche tecniche dei pannelli solari termici (tipologia, numero, area, azimut,
inclinazione) scegliendo tra le diverse tipologie già presenti nell’archivio del programma
oppure inserendo manualmente i dati dalla scheda fornita dal produttore:
Inserimento delle caratteristiche tecniche del pannello solare termico
TERMOLOG valuta l’energia termica che i pannelli
solari sono in grado di produrre e il relativo contributo nel fabbisogno energetico complessivo richiesto
dall’edificio per la produzione di ACS:

Il contributo dei pannelli solari termici sul fabbisogno energetico per la produzione di
ACS
Solare fotovoltaico per coprire il fabbisogno elettrico
I
pannelli fotovoltaici consentono di trasformare l’energia solare in energia elettrica.
L’installazione di un impianto fotovoltaico permette di soddisfare parte del fabbisogno
elettrico di un edificio mediante una fonte energetica rinnovabile.
Con il Modulo SOLARE di TERMOLOG è
possibile inserire le caratteristiche tecniche dei pannelli fotovoltaici (tipologia, numero, area, azimut,
inclinazione) scegliendo tra le diverse tipologie già presenti nell’archivio del programma
oppure inserendo manualmente i dati dalla scheda fornita dal produttore:
Inserimento delle caratteristiche tecniche del pannello fotovoltaico
TERMOLOG valuta la producibilità elettrica dei moduli fotovoltaici e ne
considera il contributo per soddisfare il fabbisogno elettrico complessivo:
Producibilità elettrica dell’impianto fotovoltaico inserito
Pompe di calore: energia estratta dall’ambiente
Le pompe
di calore sono apparecchi che utilizzano la cosiddetta “energia solare indiretta” contenuta
nell’aria, nell’acqua o nel terreno, per produrre parte dell’energia consumata in un
edificio.
Il D.lgs. 28/2011 per il calcolo della energia rinnovabile prodotta dalla
pompa di calore prescrive l’utilizzo della seguente formula:
E res = Q usable x (1 – 1/SPF)
in cui:
Qusable energia termica stagionale prodotta dalla pompa di
calore
SPF coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore pari a
Qusable / Eass
Eass energia spesa per il
funzionamento della pompa di calore
Il D.lgs. 28/2011 specifica inoltre che la pompa di
calore produce energia rinnovabile solo se:
SPF > 1,15 / η
η rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia;
convenzionalmente esso è pari a 0,4 e quindi il valore minimo di SPF per iniziare a produrre energia
rinnovabile è pari a 2,875.
Per le pompe di calore a gas invece è pari ad 1 e quindi il valore minimo di SPF è pari a
1,15.
Occorre specificare che regione Lombardia prevede un metodo diverso per calcolare
l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore,
questa formulazione è contenuta nel punto 6.16 lettera viii) del dduo 2456/17 .
Con TERMOLOG è possibile modellare tutti i tipi di
pompe di calore previsti dalle procedure di calcolo:
Inserimento delle caratteristiche tecniche di una pompa di calore aria-acqua
Una particolarità lombarda: quando la biomassa può essere
considerata rinnovabile
In regione Lombardia i generatori alimentati a biomassa sono un dubbio ricorrente per i
progettisti: è a norma di legge considerare nelle verifiche dell’allegato 3 del D.lgs.28/2011
il loro contributo in energia rinnovabile? La risposta è da ricercarsi nel punto 12 della d.g.r.
7095/2017:
[…]
- di integrare l’allegato alla D.G.R. n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato
“DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI –
Aggiornamento della disciplina regionale”, prevedendo, tra le disposizioni
regionali che prevalgono su quanto previsto nel D.Lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi,
il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per
assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 su tutto
il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della Delib.G.R.
n. 2605/11
Quindi, se la legge 10 che sto redigendo riguarda un edificio ubicato fuori dalla zona
C2, qualora optassi per l’installazione di un generatore a biomassa, il suo contributo in energia
rinnovabile non deve essere considerato nelle verifiche.
TERMOLOG permette di inserire generatori alimentati da biomasse e, nel
caso di calcolo effettuato con la procedura di regione Lombardia, valuta autonomamente se includere il
contributo di energia rinnovabile nelle verifiche degli obblighi FER.
Inserimento delle caratteristiche tecniche di un generatore alimentato da biomassa
In sintesi, l’utilizzo combinato del Modulo
PROGETTISTA e del Modulo SOLARE di TERMOLOG permette di eseguire una progettazione conforme a quanto
richiesto dal D.lgs. 28/2011 e dalla d.g.r. XI/2480 in regione Lombardia, garantendo una copertura
adeguata del fabbisogno energetico complessivo dell’edificio con energie rinnovabili.
Scopri i nuovi criteri sulle rinnovabili in Lombardia