Proroga al 2022 e nuovi interventi trainati: cosa cambia per le detrazioni
fiscali
Il Superbonus 110% arriva alla terza revisione dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021,
Legge 178 del
30/12/2020, che conferma e approfondisce diversi commi.
Ecco le novità più rilevanti:
- si estende al 30 giugno 2022 il bonus fiscale del 110 per tutti gli edifici;
-
si aggiungono due interventi trainati: l’isolamento delle coperture nei sottotetti non riscaldati e
l’eliminazione delle barriere architettoniche
- cambiano i limiti di spesa per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
- anche gli edifici condominiali posseduti da unico proprietario sono ammessi al
Superbonus.
In questo focus approfondiamo i cambiamenti e i chiarimenti introdotti dalla Legge di Bilancio per il
Superbonus.
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al Superbonus 2021?
Le nuove scadenze per Superbonus, Ecobonus e Bonus Facciate
La Legge di Bilancio non si occupa unicamente del Superbonus ma definisce l’estensione e conferma le
detrazioni fiscali
che non costituiscono una misura strutturale.
Tutti i bonus fiscali sono confermati anche per l’anno in corso: il Bonus Facciate è esteso fino
al 31 dicembre 2021,
così come sono prorogati anche l’Ecobonus 50% e l’Ecobonus 65% che raggiungono la fine
dell’anno al pari delle
detrazioni 70% – 75% già previste per i condomìni.
Cambia anche il Superbonus 110% che viene prorogato al:
- 30 giugno 2022 per tutti gli edifici
- 31 dicembre 2022 per IACP e per i condomìni che abbiano raggiunto
il secondo SAL (60% dei lavori) al 30 giugno 2022
- 30 giugno 2023 per IACP che abbiano raggiunto il secondo SAL al 31
dicembre 2022.
Attenzione: mentre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono suddivise in 5 quote
annuali, le spese che ricadono nell’anno 2022 – 2023 sono da suddividere in 4 quote annuali.
* La scadenza del Superbonus è estesa al 31/12/2022 per Condomìni che al 30/06/2022 hanno completato
almeno il 60% dei lavori e al 30/06/2023 per IACP che hanno completato almeno il 60% dei lavori. Le
spese sostenute nel 2022 sono da suddividersi in 4 quote annuali di pari importo.
Superbonus: ammesse le coperture dei sottotetti non riscaldati
La prerogativa inderogabile del Superbonus è sempre stata quella di ammettere alla detrazione energetica
soltanto strutture che racchiudono gli ambienti riscaldati dell’edificio. Ad esempio non è mai stato
possibile ammettere all’incentivo Ecobonus le pareti dei garage non riscaldati, le strutture che
separano il vano scala dall’esterno, le coperture dei sottotetti non riscaldati.
La Legge di Bilancio 2021 invece inserisce una nota particolare nella Legge 77/2020:
Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 1 a)
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
L’isolamento del tetto che separa un sottotetto non climatizzato dall’esterno è ammesso alla detrazione
del Superbonus 110%, entro i limiti di spesa già definiti al comma 1.
L’intervento di coibentazione della copertura di un sottotetto non riscaldato quindi:
- è incentivabile con il Superbonus 110% e con il Bonus casa 50%, non con
Bonus Facciate o Ecobonus 65%;
- è un intervento trainato;
- rientra nei limiti di spesa del comma 1a);
- deve richiedere una propria verifica di trasmittanza.
Mappa interattiva di TERMOLOG – il nuovo intervento di coibentazione delle coperture in sottotetti non
climatizzati è un intervento trainato per il Superbonus 110%
Eliminazione delle barriere architettoniche in detrazione al 110%
Tra gli interventi trainati ammessi per il Superbonus è ammessa ora l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, che può essere incentivato al 110% per portatori di handicap e over 65.
La Legge di Bilancio cita espressamente il comma 1 e) dell’Art. 16-bis del Testo Unico sulle imposte e
sui redditi in relazione alla sui redditi in relazione alla eliminazione delle barriere
architettoniche con ascensori, montascale, rampe e sistemi che agevolano la mobilità sui
redditi in relazione alla sia internamente che esternamente al fabbricato. Per questo intervento non
sono previsti limiti di spesa.
Condomini con unico proprietario: ecco come rientrano nel Superbonus
Con la circolare 24/E di Agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal Superbonus i condomini di
proprietà di un unico soggetto o interamente in comproprietà tra soggetti.
Art. 119 Legge 77/2020 comma 9. a)
dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due o quattro unità immobiliari,
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche.
Ecco che la Legge di Bilancio 2021 amplia i beneficiari del Superbonus e annovera anche i
condomini composti da un numero massimo di 4 unità immobiliari posseduti da un unico
proprietario. Questa nuova caratteristica è una vera e propria svolta per tutte quelle
villette bifamiliari che sappiamo essere considerate condomini e che erano rimaste escluse dal
Superbonus in questi primi mesi.
Modello Energetico di TERMOLOG – il Superbonus ammette anche i condomini di massimo
4 unità immobiliari posseduti da unico proprietario
Nuovi limiti di spesa per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Cambiano i massimali di spesa ammissibile al Superbonus per le colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici.
Dai 3.000 Euro considerati fino al 31 dicembre 2021 si passa a:
- 2.000 Euro per la colonnina installata in un edificio singolo
- 1.500 Euro per massimo 8 colonnine
- 1.200 Euro oltre 8 colonnine
Inoltre è possibile accedere alla misura incentivante del 110% con una sola colonnina per ogni unità
immobiliare
Superbonus al 160% per i comuni del cratere sismico
Un superbonus ancora più super è destinato ai comuni inclusi negli elenchi dello
Stato di Emergenza
dichiarato a seguito degli eventi sismici a partire dal 2008.
La Legge di Bilancio 2021 aggiunge e modifica i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 119 della Legge 77/2020
che insieme al preesistente comma 1-ter definiscono questi due casi per i comuni colpiti da eventi
sismici:
- accesso al Superbonus 160% in alternativa al contributo per
la ricostruzione,
- accesso al Superbonus 110% per gli importi eccedenti il
contributo per la
ricostruzione.
La detrazione del Superbonus è valida sia per gli interventi di efficientamento
energetico che di
miglioramento sismico.
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